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SPESE PULIZIA DIVISE DI LAVORO: ULTIME SENTENZE


Indumenti di lavoro, abiti, divise e tute: a chi spetta il lavaggio e le spese per la pulizia e manutenzione. 

•    È a carico dell’impresa il lavaggio e la manutenzione degli indumenti di lavoro
•    Spetta al datore il lavaggio degli indumenti che costituiscono Dispositivi di protezione individuale
•    L’azienda deve provvedere al mantenimento in stato di efficienza degli indumenti che fungono da protezione per il lavoratore
•    Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il lavaggio dei d.p.i.
•    La nozione di Dispositivi di protezione individuale va estesa a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che può in concreto tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore
•    Per gli indumenti di protezione individuale e limitatamente ad essi, il datore deve provvedere al lavaggio o a rifonderne i costi
•    Indumenti di lavoro: non sempre la manutenzione delle tute spetta al datore di lavoro
•    Gli indumenti di lavoro senza funzione protettiva non sono oggetto di specifico obbligo di lavaggio da parte del datore
È a carico dell’impresa il lavaggio e la manutenzione degli indumenti di lavoro
La tuta con barre catarifrangenti rientra nella categoria Dpi perché protegge dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada durante la circolazione dei veicoli. Il datore ha l’obbligo di fornitura, mantenimento e lavaggio degli indumenti di lavoro. 

Cassazione civile lav. 11/037022, n. 8042/22, 
Spetta al datore il lavaggio degli indumenti che costituiscono Dispositivi di protezione individuale
La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del d.lg. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 e s.m.i.

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2019, n.33133
L’azienda deve provvedere al mantenimento in stato di efficienza degli indumenti che fungono da protezione per il lavoratore
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza (condannata, nella specie, per l’azienda municipalizzata operativa nel settore della ‘raccolta dei rifiuti’ che non aveva provveduto alla manutenzione e al lavaggio dei giubbotti e dei pantaloni forniti ai dipendenti impiegati in strada quali operatori ecologici).

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, n.25401
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il lavaggio dei d.p.i.
Non può negarsi che le giacche e pantaloni catarifrangenti assolvono ad una funzione di sicurezza sia dal rischio biologico, cui sono esposti anche gli addetti allo spazzamento, sia dal rischio su strada, e questo per l’ovvio rilievo per cui essi rendono visibile il lavoratore, riducendo quindi il rischio di infortuni (ad esempio il pericolo di investimento da parte di terzi). Gli indumenti in questione sono, pertanto, funzionali alla tutela della sicurezza e della salute del dipendente, sicché in base alla contrattazione collettiva e alla normativa vigente il datore di lavoro è tenuto a mantenere detti indumenti in efficienza, e quindi, anche al lavaggio degli stessi.
Nelle ipotesi di inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro, va affermato il diritto del dipendente alla retribuzione dell’attività lavorativa prestata per l’espletamento di tali operazioni e al rimborso delle spese sostenute.
Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 10/07/2019, n.1013

La nozione di Dispositivi di protezione individuale va estesa a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che può in concreto tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore
La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del d.lg. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e del d.lg. n. 81 del 2008, artt. 15 e ss. e s.m.i. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
Cassazione civile sez. lav., 21/06/2019, n.16749

Per gli indumenti di protezione individuale e limitatamente ad essi, il datore deve provvedere al lavaggio o a rifonderne i costi
Il datore di lavoro è obbligato a provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro (o, in alternativa, a corrispondere al lavoratore il rimborso delle spese sostenute) ove si accerti che tali indumenti sono qualificabili come dispositivi di protezione individuale. Ciò posto, deve procedersi ad una liquidazione in via equitativa del danno, non potendo disporre il danneggiato, provvedendovi in proprio, di pezze giustificative appropriate per documentare con esattezza gli esborsi sostenuti e i danni patiti, determinando il costo del lavaggio, la sua frequenza e il tempo necessario per provvedere allo stesso.
Corte appello Genova sez. lav., 13/04/2018, n.97

Costituisce obbligo del datore fornire ai dipendenti gli indumenti con funzione di protezione dell’integrità dei lavoratori, e ad esso si accompagna l’obbligo del relativo lavaggio laddove indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
Corte appello Salerno sez. lav., 19/02/2018, n.51

Il lavaggio periodico degli indumenti indossati dal lavoratore, costituenti, stante anche la natura dell’attività lavorativa svolta, dispositivo di protezione individuale (ex art. 379 d.p.r. n. 547 del 1955 e art. 40 e 43 d.lg. n. 626 del 1994), è a carico del datore di lavoro, con conseguente diritto al risarcimento del danno del dipendente che abbia sostenuto le relative spese, dovendo disapplicarsi la clausola del contratto collettivo che disponga in senso contrario.
Cassazione civile sez. lav., 28/04/2015, n.8585

Il datore di lavoro è obbligato a provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro (o, in alternativa, a corrispondere al lavoratore il rimborso delle spese sostenute) ove si accerti che tali indumenti sono qualificabili come dispositivi di protezione individuale, dovendo disapplicarsi eventuali disposizioni contrattuali di senso contrario.
Cassazione civile sez. lav., 14/10/2014, n.21658

L’obbligo, in capo al datore di lavoro, di procedere al lavaggio periodico della divisa da lavoro (o, in alternativa, di corrispondere al lavoratore il rimborso delle spese all’uopo sostenute) va escluso laddove, come nella specie, si tratti di indumenti strumentali alla preservazione degli abiti civili dall’ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa e non di tute utilizzate quali dispositivi di protezione individuale.
Cassazione civile sez. lav., 05/03/2014, n.5176

Indumenti di lavoro: non sempre la manutenzione delle tute spetta al datore di lavoro
Allorquando il datore di lavoro impone al proprio dipendente l’utilizzo, nel corso della prestazione lavorativa, di una divisa aziendale per esigenze di ordine, decoro e visibilità e la stessa divisa si limita a preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura e dallo sporco- genericamente inteso (senza avere riguardo a speciali fattori nocivi o patogeni) – connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il costo del lavaggio della divisa spetta al prestatore di lavoro.
Non spetta al lavoratore il rimborso per le spese sostenute per il lavaggio delle tute da lavoro di proprietà dell’azienda e da questa regolarmente fornite; allorché, come nel caso di specie, si tratti di indumenti che non costituiscono dispositivi di protezione individuale da eventi infortunistici.
Tribunale Gorizia, 03/10/2013, n.207

Gli indumenti di lavoro senza funzione protettiva non sono oggetto di specifico obbligo di lavaggio da parte del datore
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dal d.lg. 19 settembre 1994, n. 626, art. 40, le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro, quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa, e non anche quella – pur astrattamente configurabile – di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio.

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